Sez. U, Sentenza n. 2868 del 06/04/1990 (Rv. 466464 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - PULIZIA DEGLI UFFICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - PULIZIA DEGLI UFFICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ.*
Le prestazioni lavorative consistenti nella pulizia di uffici degli istituti autonomi per le case popolari, le quali siano caratterizzate da continuità e subordinazione nonché dall'inserimento dei prestatori nell'organizzazione del datore di lavoro, integrano, indipendentemente dalla denominazione usata per l'assunzione, un rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), atteso che gli istituti predetti hanno natura di enti pubblici non economici - per le finalità prevalentemente assistenziali da essi svolte e dirette a fornire alloggi ai meno abbienti - e che le suddette attività sono afferenti al raggiungimento delle finalità istituzionali degli istituti medesimi. (Conf 2316/83, mass n 427166).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)