Sez. U, Sentenza n. 2316 del 30/03/1983 (Rv. 427166 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - CONTROVERSIE RELATIVE AI LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEI PREDETTI ISTITUTI CONCESSI IN LOCAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - CONTROVERSIE RELATIVE AI LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEI PREDETTI ISTITUTI CONCESSI IN LOCAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Le prestazioni lavorative consistenti nella pulizia delle parti comuni di immobili di istituti autonomi per le case popolari (concessi in locazione), le quali siano caratterizzate da continuità e subordinazione ed, ancorché trovino titolo in un contratto formalmente qualificato come appalto, da inserimento del dipendente nell'organizzazione pubblicistica di detti istituti, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione della natura di enti pubblici non economici degli istituti stessi, nonché della riconducibilità della suddetta attività (di pulizia) nell'ambito delle loro finalità istituzionali. (V 947/81, mass n 411470; (V 2397/79, mass n 398698).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)