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Sez. L, Sentenza n. 4182 del 05/05/1987 (Rv. 452936 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - PATTI O ATTI DIRETTI A FINI DI DISCRIMINAZIONE IN RAGIONE DEL SESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO NEL CONFERIMENTO DELLE MANSIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452936-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - PATTI O ATTI DIRETTI A FINI DI DISCRIMINAZIONE IN RAGIONE DEL SESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO NEL CONFERIMENTO DELLE MANSIONI - LIMITI.*

Con riferimento al principio della parità di trattamento tra uomini e Donne nel lavoro, la discriminazione sanzionata dagli artt. 1 e 3 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 sussiste soltanto se il giudice del merito accerti che l'elemento del sesso del lavoratore abbia svolto realmente nell'animus del datore di lavoro un ruolo decisivo nella Determinazione della sua volontà, anche per quanto concerne la scelta iniziale delle mansioni affidate al dipendente e della qualifica riconosciutagli; ove tale incidenza non risulta accertata, il datore di lavoro - fuori dalle ipotesi in cui sia obbligato dalla legge o dalla disciplina collettiva al rispetto di criteri predeterminati - gode di un ampio potere discrezionale, che deriva dal più ampio principio della libertà dell'organizzazione dell'impresa e che gli consente di individuare, in base alla valutazione dei singoli dipendenti, quelli ritenuti più idonei allo svolgimento di determinate mansioni, piuttosto che di altre. (V 1444/86, mass n 444839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 1 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)