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Sez. 1, Sentenza n. 4256 del 03/05/1994 (Rv. 486454 - 01)

Caccia - Sanzioni per violazioni | Art. 37 legge Regione Toscana n. 17 del 1980 - Portata - Procedimento sanzionatorio - Organo competente - Sindaco - Audizione dello interessato da parte della Giunta comunale - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486454-01

Caccia - Sanzioni per violazioni

La legge Regione Toscana 15 marzo 1980 n. 17, contenente norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria, che all'art. 37 attribuisce la competenza per il procedimento sanzionatorio alla "Amministrazione comunale", va interpretata nel senso che tale locuzione è indicativa non del Consiglio comunale, ma del Sindaco; tuttavia costituisce valida audizione dell'interessato, ai sensi del citato art. 37 (ed agli effetti di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689) quella eseguita non dal Sindaco, ma dalla Giunta comunale, posto che quest'ultima costituisce un organo collegiale del quale il Sindaco è componente di diritto.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 15/03/1980 num. 17 art. 37, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)