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Sez. 1, Sentenza n. 2712 del 03/04/1990 (Rv. 466374 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE - ART. 3 LEGGE 27 OTTOBRE 1988 N. 458 - ESCLUSIONE DELLA RESTITUZIONE DEL BENE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466374-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE - ART. 3 LEGGE 27 OTTOBRE 1988 N. 458 - ESCLUSIONE DELLA RESTITUZIONE DEL BENE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 3 della legge n. 458 del 27 ottobre 1988 (applicabile come ius superveniens ai giudizi in corso nei quali tuttora si controverta sul diritto del privato proprietario alla restituzione del bene) - nell'escludere anche il diritto del privato alla restituzione del bene, che, pur illegittimamente espropriato, sia stato "utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica" - consacra una Forma implicita ed atipica di espropriazione per motivi di interesse generale, con diritto dell'espropriato all'integrale "risarcimento del danno" in luogo del mero "indennizzo", e, pertanto, manifestamente non contrasta con l'art. 42 cost. Nè con l'art. 3 cost.. (V 3940/88, mass n 459115).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2933, Legge 27/10/1988 num. 458 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)