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Sez. U, Sentenza n. 5163 del 04/03/2009 (Rv. 607096 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Personale dipendente della società Trenitalia S.p.a. - Domanda di inibizione di modalità di lavoro pericolose per l'attività dei lavoratori - Obbligo del datore di lavoro di assicurare la sicurezza della prestazione di lavoro - Disposizioni della Rete Ferroviaria Italiana - Rilevanza - Esclusione - Conseguenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2009-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607096-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata da dipendenti della società Trenitalia, nonchè dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per l'inibizione di modalità di lavoro implicanti una situazione di pericolo per l'integrità fisica dei lavoratori (nella specie, conduzione dei treni con agente unico in mancanza dei requisiti di sicurezza e con l'impiego di un dispositivo di vigilanza automatica privo di adeguata valutazione del rischio), trattandosi di materia riguardante l'adempimento datoriale dell'obbligo di sicurezza della prestazione di lavoro e risultando irrilevante, ai fini della determinazione della giurisdizione, l'eventuale interferenza della pronuncia del giudice sulle disposizioni impartite (nella specie, mediante direttiva generale) dalla Rete Ferroviaria Italiana, gestore delle infrastrutture ferroviarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)