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Sez. 3, Sentenza n. 14846 del 28/05/2024 (Rv. 671179-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Fatto colposo del medico convenzionato - Responsabilità della ASL - Fondamento - Limiti. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671179-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI

La ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 com. 3 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)