Sez. 3, Sentenza n. 6243 del 27/03/2015 (Rv. 635072 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Illecito del medico generico convenzionato - Responsabilità dell'ASL - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
L'A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal Servizio sanitario nazionale in base ai livelli stabiliti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)