Sez. 5, Sentenza n. 22197 del 24/11/2004 (Rv. 579649 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Motivazione "per relationem" ad altri atti - Art. 7 statuto del contribuente - Onere di allegazione - Portata - Atti di carattere normativo o regolamentare - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, l'onere di allegazione posto a carico dell'amministrazione finanziaria, dall'art 7, comma primo, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 dello "altro atto" richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento (nella specie, dell'ICI), ha riferimento agli atti che rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere esplicitata nell'avviso (come, ad esempio, una perizia UTE), e non gli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza "legale" da parte del contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)