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Sez. 5, Sentenza n. 2203 del 01/02/2006 (Rv. 586912 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Accertamento tributario - Atto di accertamento - Motivazione "per relationem" - Ad un atto non allegato e mai prodotto in giudizio - Valutazione del giudice in ordine all'idoneità della motivazione ed alla validità dell'atto - Preclusione - Onere della prova della pretesa fiscale incombente sull'amministrazione finanziaria - Mancato assolvimento.
Stato
decisa il 2006-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586912-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nel giudizio promosso dal contribuente avverso un atto di accertamento dell'imposta di registro e dell'INVIM, motivato "per relationem" mediante il rinvio ad una stima dell'UTE non allegata all'atto di accertamento e mai prodotta nel processo dall'amministrazione finanziaria, non costituitasi nei gradi di merito, non vengono in esame, in primo luogo, la validità in astratto dell'atto impositivo - essendo consentita la "relatio" con la stima UTE -, ovvero la conoscibilità, da parte del contribuente, dell'atto richiamato, e la non incidenza della omessa allegazione all'atto di accertamento, essendo siffatti rilievi, ancorché, in tesi, corretti, definitivamente pregiudicati dall'impossibilità di compiere valutazioni purchessia in ordine ad una stima processualmente inesistente. L'onere della prova della pretesa impositiva incombente sull'amministrazione, infatti, non può ritenersi assolto attraverso il mero richiamo ad un atto mai acquisito al contraddittorio, perché la parte pubblica, rimasta assente in primo e in secondo grado, non ha assolto al proprio, pregiudiziale, onere di deduzione ed allegazione in giudizio, con la conseguenza che al giudice tributario - i cui poteri d'iniziativa istruttoria sono, peraltro, circoscritti dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "nei limiti dei fatti dedotti dalle parti" - non è consentito di condividere le conclusioni contenute in un atto mai sottoposto, nelle forme processualmente stabilite, al suo esame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)