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Sez. 6, Sentenza n. 1319 del 02/10/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 208178 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Mancata enunciazione delle imputazioni nell'epigrafe della sentenza - Previsione di causa di nullità - Esclusione - Fattispecie relativa alla sentenza di appello, nella quale si faceva riferimento alle imputazioni per le quali era stata pronunciata condanna in primo grado.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208178-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ

Stante anche la previsione tassativa dei casi di nullità della sentenza, di cui all'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., non sussiste nullità della sentenza, per violazione dell'art. 546, comma primo, lettera c), cod. proc. pen., qualora essa riporti la indicazione della imputazione non già nella epigrafe ma nel suo stesso contesto, in modo tale da lasciare intendere in ordine a quale complessiva contestazione sia stata adottata la decisione. (Nella specie, si trattava della sentenza di appello, nella quale, nella parte relativa allo "svolgimento del processo", erano enunciati i capi di imputazione in ordine ai quali si era pronunciato il giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)