Sez. 3, Sentenza n. 2059 del 22/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 207103 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Mancata enunciazione dei fatti imputati - Nuovo codice di procedura penale - Previsione di causa di nullità della sentenza - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ
Nel vigore del vecchio codice di rito penale - secondo il quale la mancata enunciazione dei fatti imputati comportava la nullità della sentenza - è stato costantemente ritenuto che, nella sentenza d'appello, la mancata trascrizione dei fatti addebitati all'imputato non determinava la detta nullità allorquando dalla motivazione risultava evidente il riferimento ai capi d'imputazione contestati nel giudizio di primo grado. Col nuovo codice di procedura penale, inoltre, non è proprio più prevista la predetta causa di nullità della sentenza, come si evince dal disposto del comma terzo dell'art. 546 e del successivo art. 547: il ricorso per cassazione può ora avere ad oggetto soltanto i vizi formali della sentenza concernenti il dispositivo e l'omessa sottoscrizione del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)