Sez. 3, Sentenza n. 1426 del 21/04/1976 (Rv. 380138 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - AUSILIARI - AUTONOMO AFFIDAMENTO DI ACCERTAMENTI AD ESPERTI - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - AUSILIARI - AUTONOMO AFFIDAMENTO DI ACCERTAMENTI AD ESPERTI - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Qualora il consulente tecnico di ufficio, di propria iniziativa, abbia affidato ad un esperto di sua fiducia (persona fisica od istituto) il compimento di particolari operazioni, analisi ed accertamenti, necessari al fine di una ponderata e completa acquisizione di tutti gli elementi attinenti all'indagine richiesta dal giudice, non si verifica nullita della relazione peritale, ove il consulente medesimo abbia valutato e fatto proprie le conclusioni dell'esperto, richiamandole nel suo elaborato, collocandole nel contesto globale dell'incarico espletato, nonche assumendo al riguardo ogni responsabilita tecnica e scientifica. (V 10/73, mass n 361757).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)