Sez. 2, Sentenza n. 10 del 09/01/1973 (Rv. 361757 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO PER INDAGINI PARTICOLARI - AMMISSIBILITA - AUTONOMA RELAZIONE SCRITTA DELL'ESPERTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - IN GENERE - COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO PER INDAGINI PARTICOLARI - AMMISSIBILITA - AUTONOMA RELAZIONE SCRITTA DELL'ESPERTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il consulente tecnico d'ufficio puo avvalersi dell'opera di un esperto per l'esecuzione, con la sua partecipazione, di indagini particolari. Ne rileva, al fine di ritenere che la consulenza sia stata compiuta da un soggetto diverso da quello nominato dal giudice, che il risultato di tali indagini sia stato esposto in una relazione scritta, sempre che il consulente tecnico d'ufficio abbia avuto cura di valutare e di far proprie le conclusioni dell'esperto, richiamando nel proprio elaborato il contenuto della relazione ed assumendo al riguardo ogni responsabilita morale e scientifica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)