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Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016 (Rv. 641313 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI | Esclusione - Conseguenze - Atto di nascita straniero - Figlio di due madri per fecondazione eterologa con donazione di ovocita dall'una all'altra - Riconoscibilità in Italia - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641313-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI

La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, giusta l'art. 269, comma 3, c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 13 com. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, DPR 03/11/2001 num. 396 art. 18, Cod. Civ. art. 269 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)