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Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 26/02/1983 (Rv. 426294 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ - RAPPORTO DI FILIAZIONE - PROVE AMMISSIBILI.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426294-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ - RAPPORTO DI FILIAZIONE - PROVE AMMISSIBILI.*

In materia di dichiarazione giudiziale di maternità naturale, la dimostrazione diretta dell'identità di colui che pretende di essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna che si assume essere la madre, dà la certezza assoluta del rapporto di filiazione, ma, sia prima che dopo la riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 19 maggio 1975 n. 151, non costituisce l'unica prova ammissibile al predetto fine, potendo, in Mancanza di quella dimostrazione, la prova della filiazione essere data con ogni altro mezzo, anche presuntivo, ed in particolare attraverso altra sentenza civile o penale da cui la maternità indirettamente risulti, salva restando la prova contraria da parte del controinteressato. (V 3519/74, mass n 372037; (V 740/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 272, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)