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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18357 del 20/09/2016 (Rv. 642122 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Tribunale regionale delle acque pubbliche - Procedimento - Regolamento di competenza d'ufficio - Applicabilità dell'art. 38 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Termini.
Stato
decisa il 2016-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642122-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Nel procedimento davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l'art. 38 c.p.c., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l'art. 161 dello stesso r.d. n. 1775 regola specificamente soltanto l'ipotesi del regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 161, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)