Sez. U, Ordinanza n. 24903 del 25/11/2011 (Rv. 620167 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Tribunale regionale delle acque pubbliche - Procedimento - Regolamento di competenza d'ufficio - Applicabilità dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione vigente "ratione temporis") - Sussistenza - Fondamento - Termini.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Nel procedimento davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l'art. 38 cod. proc. civ. (nella specie, il primo comma, secondo la formulazione della disposizione - applicabile "ratione temporis" - antecedente alla riforma recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell'art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, posto che l'art. 161 dello stesso r.d. n. 1775 regola specificamente soltanto l'ipotesi del regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 161, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)