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Sez. 1, Sentenza n. 1255 del 17/05/1966 (Rv. 322525 - 01)

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - NOZIONE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE ILLECITA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - RIVENDITORE.*
Stato
decisa il 1966-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322525-01

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - NOZIONE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE ILLECITA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - RIVENDITORE.*

Ai fini della concorrenza sleale, l'atto illecito deve essere compiuto da chi svolge un, attivita imprenditrice in concorrenza con quella del soggetto passivo dell'atto stesso. Deve considerarsi impresa in concorrenza quella che, interponendosi tra produttore e consumatore, compie Atti diretti a distrarre la clientela che si sarebbe rivolta verso il prodotto originario. Tale relazione puo identificarsi, oltre che in rapporto a soggetti esercenti attivita economiche sullo stesso piano operativo, anche nei riguardi di imprenditori che operino a diverso livello quando il risultato ultimo di entrambe le attivita incida sulla stessa categoria di consumatori. Pertanto, commette concorrenza sleale per confusione di prodotti nei confronti di un determinato fabbricante, non soltanto colui che tali prodotti imiti servilmente, ma anche il semplice rivenditore. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)