Sez. 1, Sentenza n. 2517 del 27/06/1975 (Rv. 376432 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - CONDIZIONI - IDENTICA ATTIVITA O FASE ECONOMICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPRESA CONCORRENTE - NOZIONE - FABBRICANTE O RIVENDITORE - CONFIGURABILITA.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - CONDIZIONI - IDENTICA ATTIVITA O FASE ECONOMICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPRESA CONCORRENTE - NOZIONE - FABBRICANTE O RIVENDITORE - CONFIGURABILITA.*
La concorrenza sleale, pur ovviamente presupponendo un rapporto di concorrenza fra due imprese, non esige necessariamente ne che queste esercitino l'identica attivita, ne che esse operino allo stesso livello economico, bastando la comune incidenza sulla stessa categoria di consumatori. Di conseguenza, puo e deve considerarsi impresa concorrente quella che, interponendosi fra la produzione ed il consumo, compie, da fabbricante o da rivenditore, Atti diretti a distrarre la clientela che si sarebbe altrimenti rivolta al prodotto originario. (Conf 3400/73, mass n 367358; (V 2775/67, mass n 330317; 1561/66, mass n 323105; (V 1255/66, mass n 322525; 1241/66, mass n 322490).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)