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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24312 del 03/11/2020 (Rv. 659491 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Irpeg e Irap – Avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione annuale presentata da curatore fallimentare – Valore rimanenze -Determinazione induttiva sulla base di comparazione tra valore contabile indicato in bilancio e valore merci calcolato in sede di inventario – Illegittimità – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659491-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI

In tema di accertamento IRPEG e IRAP, è illegittimo l'avviso in rettifica che sia fondato sulla differenza tra il valore delle rimanenze indicato in bilancio e quello riportato nella successiva perizia di stima disposta dal curatore fallimentare in sede di redazione dell'inventario, trattandosi di valori incomparabili in quanto fondati su valutazioni non omogenee: il primo infatti, ai sensi dell'art. 2426, n. 9, c.c., è vincolato al criterio principale del costo ed è ancorabile al minor valore di realizzo soltanto allorchè questo sia desumibile dall'andamento del mercato, nel rispetto del principio di continuità sancito dall'art. 2423-bis c.c.; il secondo, invece, si basa su una valutazione di pura stima ovvero di realizzo economico, compiuta dalla curatela sulle merci giacenti al momento della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1972 num. 600 art. 39, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 2426

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)