diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12165 del 26/05/2009 (Rv. 608455 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Dichiarazione annuale IVA presentata dal curatore fallimentare - Rettifica sulla base del rapporto tra le rimanenze iscritte in bilancio ed i valori dell'inventario fallimentare - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608455-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI

In tema di accertamento dell'IVA, è illegittima la rettifica della dichiarazione annuale presentata dal curatore fallimentare, operata dall'ufficio mediante determinazione induttiva dell'imponibile sulla base del raffronto tra il valore delle rimanenze, indicato in bilancio, ed il valore delle merci, calcolato ai fini della redazione dell'inventario, trattandosi di valori incomparabili in quanto fondati su valutazioni non omogenee: il primo infatti, ai sensi dell'art. 2426, n. 9 cod. civ., è vincolato al criterio principale del costo, ed è ancorabile al minor valore di realizzo soltanto allorchè questo sia desumibile dall'andamento del mercato, nel rispetto del principio di continuità sancito dall'art. 2423-bis cod. civ.; il secondo, invece, si basa su una valutazione di pura stima ovvero realizzo economico, compiuta dalla curatela sulle merci giacenti al momento della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 87, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 n. 6, Cod. Civ. art. 2426

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)