Sez. L, Sentenza n. 1557 del 21/02/1985 (Rv. 439540 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE 16 GIUGNO 1973 RELATIVA ALLA SPETTANZA DELL'INDENNITÀ DI AGENTE UNICO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE 16 GIUGNO 1973 RELATIVA ALLA SPETTANZA DELL'INDENNITÀ DI AGENTE UNICO.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, interpretando l'accordo aziendale 16 giugno 1973, che l'indennità di agente unico spettasse soltanto ai dipendenti con qualifica di autista di linea o di guidatore filoviario e che essa potesse essere conservata, in caso di mutamento delle relative mansioni, solo se tale mutamento fosse stato disposto autoritativamente dall'azienda e non anche se fosse avvenuto in base a richiesta del lavoratore, ipotesi, quest'ultima, verificatasi anche con la domanda di partecipazione al concorso il cui superamento aveva comportato il passaggio alla qualifica di controllore). (Conf 1619/83, mass n 426455).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)