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Sez. L, Sentenza n. 1619 del 04/03/1983 (Rv. 426455 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI UN CONTRATTO POSTCORPORATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELL'ENEL 29 MAGGIO 1973 - REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO).*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426455-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI UN CONTRATTO POSTCORPORATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELL'ENEL 29 MAGGIO 1973 - REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO).*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di un contratto collettivo postcorporativo (privo di efficacia erga omnes) è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva, in particolare, ritenuto che il C.C.n.L. 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'e.N.E.L., abolita l'indennità per maggiori prestazioni, remunerativa del lavoro straordinario forfettizzato in venticinque ore mensili, aveva determinato il compenso per detto lavoro in una misura unitaria fortemente aumentata e in rapporto alle ore di lavoro effettivamente svolte dall'impiegato e previsto, inoltre, il mantenimento di detta indennità come assegno ad personam fino a quando il compenso determinato in base al nuovo criterio non avesse raggiunto l'ammontare anteriore). (V 1485/74, mass n 369592; (Conf 3792/78, mass n 393340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)