Sez. 1, Sentenza n. 1704 del 24/09/1970 (Rv. 347650 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - LEGGE 2 FEBBRAIO 1960 N 35 - INTERPRETAZIONE- PROROGA - LEGISLAZIONE PRECEDENTE - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - LEGGE 2 FEBBRAIO 1960 N 35 - INTERPRETAZIONE- PROROGA - LEGISLAZIONE PRECEDENTE - CONSEGUENZE.*
Le agevolazioni tributarie concesse con la legge 2 febbraio 1960, n 35, pur accordando un beneficio piu limitato di quello concesso dalla legge 2 luglio 1949, n 408, e cioe la riduzione anziche la esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, vanno intese come proroghe, diversamente articolate, delle precedenti agevolazioni e sono applicabili anche alle costruzioni iniziate prima della entrata in vigore della legge stessa. (V 2044'1965).*
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)