Sez. 1, Sentenza n. 3861 del 26/11/1974 (Rv. 372396 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVA - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - ESTENSIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONDIZIONI - ULTIMAZIONE DEGLI EDIFICI - LIMITI TEMPORALI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVA - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - ESTENSIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONDIZIONI - ULTIMAZIONE DEGLI EDIFICI - LIMITI TEMPORALI.*
L'art 1 della legge 19 luglio 1961, n 659, che ha esteso anche agli edifici scolastici le agevolazioni tributarie contemplate, per le case di abitazione non di lusso, dalla legge 2 luglio 1949, n 408 e dalle 'successive proroghe e modificazionì di essa, con quest'ultima espressione ha avuto riguardo anche alle Disposizioni della legge 2 febbraio 1960, n 35 la quale, con l'art 5, ha stabilito la esenzione totale dall'imposta di consumo per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1961, mentre per quelli ultimati oltre tale data, ma entro il 31 dicembre 1965, ha concesso solo esenzioni parziali, gradualmente decrescenti. Nella predetta legge del 1961, l'art 2, il quale sancisce che per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici, si prescinde dal termine di ultimazione della costruzione stessa, ha riguardo soltanto alle Disposizioni degli artt 13 e 16 della legge n 408 del 1949 che esigevano, per le agevolazioni fiscali ivi previste, che la costruzione fosse ultimata nel biennio dal suo inizio. Tale limitazione e stata tolta; ma le Disposizioni di carattere temporale dettate dall'art 5 della citata legge n 35 del 1960 sono invece applicabili per il richiamo alle modificazioni della predetta legge del 1949, contenuto nella norma fondamentale dell'art 1 della legge n 659 del 1961. (V 3124'73, mass n 366900; 2575'71, mass n 353660; (V 2257'71, mass n 353086; 1970'70, mass n 348002; (V 1704'70, mass n 347650; 2044'65).*
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5, Legge 19/07/1961 num. 659 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)