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Sez. 2, Sentenza n. 3540 del 06/12/1971 (Rv. 355199 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OGGETTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COEREDI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355199-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OGGETTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COEREDI - SUSSISTENZA.*

Il giudizio di divisione ereditaria ha per oggetto lo scioglimento della comunione, con la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprieta individuale su singoli beni; trattasi, quindi, di giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto plurisoggettivo indivisibile, che si deve svolgere nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, perche tutte le parti hanno, sullo stesso piano, eguale diritto alla divisione. Si verte percio, in tal caso, in ipotesi classica di litisconsorzio necessario. (V 2540'69, mass n 342115).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)