diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 11/07/1969 (Rv. 342115 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - LITISCONSORZIO DI TUTTI I COEREDI - NECESSITA- RIMESSIONE DA PARTE DI UN LEGITTIMARIO DEL MODO DELLA SUA SODDISFAZIONE AGLI ALTRI COEREDI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342115-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - LITISCONSORZIO DI TUTTI I COEREDI - NECESSITA- RIMESSIONE DA PARTE DI UN LEGITTIMARIO DEL MODO DELLA SUA SODDISFAZIONE AGLI ALTRI COEREDI - IRRILEVANZA.*

Nei giudizi di divisione ereditaria, la necessita dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi discende dal pari diritto di essi alla decisione della controversia, relativamente al rapporto plurioggettivo, concettualmente unico ed indivisibile, sicche la sentenza, in tanto puo ritenersi utilmente data, in quanto pronunciata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo, come esplicitamente dispone l'art. 784 cod.proc.civ. ne la circostanza che un erede legittimario abbia rimesso agli altri coeredi la scelta del modo di soddisfare il suo diritto, o in denaro o in natura, esclude la necessita del litisconsorzio, perche anche in tal caso il legittimario chiede la valutazione e divisione dei beni ereditari. (V. 281-68, massima n. 331194).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)