diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1145 del 24/02/1986 (Rv. 444644 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444644-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il termine (dieci giorni) stabilito dall'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto presidenziale non ha natura perentoria e la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza dell'impugnazione, purché rimanga assicurata l'osservanza dello spatium deliberandi (termine non minore di venticinque giorni tra la data della notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione) stabilito dal terzo comma dello stesso articolo. (V 4924/83, mass n 429816).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)