Sez. L, Sentenza n. 1145 del 24/02/1986 (Rv. 444644 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il termine (dieci giorni) stabilito dall'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto presidenziale non ha natura perentoria e la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza dell'impugnazione, purché rimanga assicurata l'osservanza dello spatium deliberandi (termine non minore di venticinque giorni tra la data della notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione) stabilito dal terzo comma dello stesso articolo. (V 4924/83, mass n 429816).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)