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Sez. L, Sentenza n. 4924 del 16/07/1983 (Rv. 429816 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI DIECI GIORNI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INTEGRITÀ DELLO "SPATIUM DELIBERANDI" PER L'APPELLATO - NECESSITÀ - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429816-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI DIECI GIORNI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INTEGRITÀ DELLO "SPATIUM DELIBERANDI" PER L'APPELLATO - NECESSITÀ - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte dell'appellante, del termine di dieci giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 435 cod. proc. civ. per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, trattandosi di termine ordinatorio e non perentorio, non comporta decadenza ed è priva di rilievo se resta garantito all'appellato stesso il termine di venticinque giorni (spatium deliberandi) previsto dal terzo comma dell'art. 435 citato, il cui mancato rispetto, peraltro, non incide sulla proponibilità o procedibilità dell'impugnazione, bensì determina un vizio della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, sanabile, in difetto di Costituzione dello appellato, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 4406/82, mass n 422392; (V 3822/82, mass n 421788; (V 2076/82, mass n 419939; (V 1767/82, mass n 419619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)