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Sez. 3, Sentenza n. 272 del 03/02/1964 (Rv. 300324 - 01)

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESTENSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300324-01

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESTENSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - ESCLUSIONE.*

L'atto interruttivo della prescrizione del diritto azionato va considerato in relazione al diritto, che costituisce materia del rapporto dedotto in giudizio, nel quale la prescrizione e eccepita. Pertanto, poiche gli effetti interruttivi vanno circoscritti, sotto il profilo oggetti0o, al diritto fatto valere in giudizio, ne consegue che, essendo distinti l'interesse legittimo all'erogazione da parte dello stato dell'indennizzo del danno di guerra ed il diritto al risarcimento dei danni da atto illecito, anche se imputabile alla stessa amministrazione statale a titolo di responsabilita, diretta o indiretta, per il comportamento dei suoi dipendenti, l'Esercizio della tutela giuridica, attuata in via amministrativa, di quell'interesse non puo valere ad interrompere il termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 26/10/1940 num. 1543 art. 1, Legge 06/10/1946 num. 226 art. 1, Legge 27/12/1953 num. 968 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)