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Sez. 3, Sentenza n. 5371 del 18/06/1987 (Rv. 453957 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1987-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453957-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*

La responsabilità precontrattuale (ex artt. 1337 e 1338 cod. civ.) rientra nel genus della responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che ad essa è applicabile il termine breve di prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ.; detto termine non è interrotto da un atto di Costituzione in mora relativo ad Azione restitutoria, ontologicamente diversa dal credito risarcitorio da illecito precontrattuale. (V 100/70, mass n 344798, sulla seconda parte; (V 272/64, mass n 300324, sulla seconda parte; (Conf 2705/83, mass n 427606, sulla prima parte; (Conf 749/76, mass n 379404, sulla prima parte; (Conf 2385/74, mass n 370765, sulla prima parte; (Conf 3129/72, mass n 360909).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)