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Sez. 2, Sentenza n. 632 del 28/03/1962 (Rv. 250987 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DA PARTE DEL CONVENUTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - NATURA DELLA DOMANDA RISARCITORIA - COMPETENZA DEL PRETORE.*
Stato
decisa il 1962-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250987-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DA PARTE DEL CONVENUTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - NATURA DELLA DOMANDA RISARCITORIA - COMPETENZA DEL PRETORE.*

La circostanza che, in corso di causa, il convenuto abbia cessato di detenere il fondo del quale l'attore si assume spogliato non costituisce ostacolo alla prosecuzione del giudizio nei suoi confronti, in quanto, pur se in tale situazione egli non puo eseguire l'ordine di reintegrazione, permane egualmente la sua legittimazione passiva circa la domanda accessoria e conseguenziale di danni che, per essere appunto strettamente collegata a quella principale di reintegrazione, ha anch'essa carattere possessorio e rientra nella Competenza del pretore ai sensi dell'art 8, cpv 1, n 1 cod proc civ. (V 359/48, 2198/42, 2366/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)