Sez. 2, Sentenza n. 2635 del 05/07/1975 (Rv. 376594 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO - CONSEGUENZE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PERDITA DEL POSSESSO DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di reintegrazione del possesso, permane la legittimazione passiva di chi divenga, dopo la proposizione della domanda, non piu in grado di operare la restituzione in pristino, perche, in tale ipotesi, anche se il convenuto non potra eseguire l'ordine di reintegrazione, la sentenza da emettersi contro di lui conserva la sua utilita, quanto meno al fine accessorio e conseguenziale di legittimare una richiesta di risarcimento dei danni. (V 632/62, mass n 250987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)