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Sez. L, Sentenza n. 7302 del 17/07/1990 (Rv. 468252 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E SINDACATI CIRCA LA QUALIFICAZIONE DI UN FATTO COME CAUSA DI IMPOSSIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI - NATURA CONFESSORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468252-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E SINDACATI CIRCA LA QUALIFICAZIONE DI UN FATTO COME CAUSA DI IMPOSSIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI - NATURA CONFESSORIA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'accertamento della sussistenza di una causa d'impossibilità delle prestazioni relative al rapporto di lavoro e della non imputabilità della stessa al datore di lavoro non può dal giudice del merito essere fondato sulla pretesa natura confessoria di un accordo fra datore di lavoro e Sindacati, che riconosca una determinata situazione aziendale idonea ad integrare la causa predetta, atteso che la qualificazione giuridica del fatto esula dall'ambito della confessione, la quale può avere ad oggetto solo circostanze obiettive e non già opinioni o giudizi. (V 1298/78, mass n 390665; (V 1161/77, mass n 384823; (V 1662/73, mass n 364554).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)