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Sez. 3, Sentenza n. 1662 del 08/06/1973 (Rv. 364554 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - OGGETTO - RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA COLPA DA PARTE DEL RESPONSABILE ALLA SOCIETA ASSICURATRICE DEL DANNEGGIATO - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364554-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - OGGETTO - RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA COLPA DA PARTE DEL RESPONSABILE ALLA SOCIETA ASSICURATRICE DEL DANNEGGIATO - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La confessione, come dichiarazione di scienza e di verita, puo avere ad oggetto esclusivamente fatti obiettivi, non opinioni o giudizi. La qualificazione giuridica del fatto o del rapporto esula quindi dall' ambito della confessione, essendo invece riservata al giudice in base al principio 'iura novit curià. In applicazione di tali principi puo ritenersi che al riconoscimento della propria colpa, fatto alla societa assicuratrice della controparte, in occasione di eventi dannosi, dal supposto responsabile, non va attribuita la natura di una confessione stragiudiziale, trattandosi di qualificazione giuridica del fatto. (Conf, sulla prima parte, 2393'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)