Sez. 2, Sentenza n. 198 del 22/01/1976 (Rv. 378854 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - CONDIZIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL DIRITTO PROPRIO (FECI, SED IURE FECI) - SUSSISTENZA DELL'ANIMUS SPOLIANDI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - CONDIZIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL DIRITTO PROPRIO (FECI, SED IURE FECI) - SUSSISTENZA DELL'ANIMUS SPOLIANDI.*
Una volta accertato che l'agente ha sovvertito la situazione possessoria consapevolmente, contro la volonta del possessore, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi, essendo del tutto irrilevante la soggettiva opinione di chi adduca di aver modificato quella situazione in attuazione di un diritto, proprio od altrui, in quanto le azioni possessorie tutelano lo jus possessionis, anche in contrasto con un preteso jus possidendi. (V 433/75, mass n 373703; (V 3913/74, mass n 372471).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)