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Sez. 2, Sentenza n. 3913 del 02/12/1974 (Rv. 372471 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (FECI, SED JURE FECI) - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372471-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (FECI, SED JURE FECI) - IRRILEVANZA.*

L'animus spoliandi e insito nel fatto stesso di privare altri del possesso o della detenzione della cosa in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinita la consapevolezza, da parte dell'autore -sia materiale che morale- dello spoglio, di agire contro la volonta, espressa o presunta, del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa. Cosicche una volta accertato che l'agente ha sovvertito consapevolmente la situazione possessoria, contro la volonta del soggetto passivo dello spoglio, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi, essendo del tutto irrilevante la soggettiva opinione di chi adduca di avere modificato tale effettiva situazione, in attuazione di un diritto proprio od altrui, in quanto le azioni possessorie tutelano lo jus possessionis, anche se in contrasto con un preteso jus possidendi. (V 3054'73, mass n 366786; 2138'73, mass n 365348; (V 1281'73, mass n 363872).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)