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Sez. U, Sentenza n. 2204 del 04/02/2005 (Rv. 578985 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Demolizione di immobile, danneggiato dal bradisismo, per ragioni di pubblica e privata incolumità - Indennizzo da attività lecita della P.A. "ex" art. 15-sexies D.L. n. 560 del 1995, e succ. modif. - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578985-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Spetta al giudice ordinario conoscere della controversia promossa dal privato per ottenere dalla P.A. il pagamento dell'indennizzo - ai sensi dell'art. 15-sexies, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, come modificato dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, di conversione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 - per la perdita del fabbricato di sua proprietà in seguito all'attività lecita della medesima P.A. consistente nella demolizione, a tutela della pubblica e privata incolumità, di detto bene, danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, e ciò in quanto la detta norma non si limita a prevedere una sovvenzione nella quale siano apprezzabili margini di discrezionalità della P.A., ma attribuisce al privato, che si trovi nelle condizioni di legge, una situazione di vantaggio qualificabile come di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/1995 num. 560 art. 15 sexies com. 3, Decreto Legge 11/06/1998 num. 180 art. 6 bis, Legge 26/02/1996 num. 74, Legge 03/08/1998 num. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)