Sez. U, Sentenza n. 8054 del 02/11/1987 (Rv. 455727 - 01)
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI ED URGENTI - ORDINE DI DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO PRIVATO - SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ESERCIZIO DEL POTERE O DELLA REGOLARITÀ FORMALE DEL PROVVEDIMENTO - AZIONE RISARCITORIA CONTRO IL COMUNE E CONTRO IL SINDACO - IMPROPONIBILITÀ.*
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI ED URGENTI - ORDINE DI DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO PRIVATO - SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ESERCIZIO DEL POTERE O DELLA REGOLARITÀ FORMALE DEL PROVVEDIMENTO - AZIONE RISARCITORIA CONTRO IL COMUNE E CONTRO IL SINDACO - IMPROPONIBILITÀ.*
Qualora il sindaco ordini la demolizione di un edificio privato per ragioni di salvaguardia dell'incolumità pubblica, deve escludersi che il proprietario, contestando l'esistenza di un pericolo di crollo, ovvero l'urgenza e necessità di detta demolizione in alternativa a misure di tipo provvisorio, ovvero anche la regolarità formale del provvedimento (nella specie, in relazione all'indicazione dell'effettivo proprietario), possa adire il giudice ordinario con Azione risarcitoria contro la amministrazione, e, correlativamente, deve negarsi che possa invocare una responsabilità diretta e personale del sindaco a norma dello art. 28 della Costituzione, poiché il predetto ordine configura espressione del potere autoritativo conferito al sindaco medesimo, in materia di sicurezza pubblica, dall'art. 153 (in riferimento al successivo art. 217 n. 9) del R.d. 4 febbraio 1915 n. 148, e, quindi, è atto idoneo a degradare il diritto dominicale del destinatario ad interessi tutelabili solo dinanzi al giudice amministrativo, mentre le indicate denunce, riguardando apprezzamenti discrezionali riservati all'autorità amministrativa, o comunque la legittimità dell'Esercizio in concreto di quel potere, non la sua sussistenza, investono questioni sottratte al Sindacato del giudice ordinario. (V 4820/86, mass n 447520; (V 3283/85, mass n 440945; (V 4883/80, mass n 408705; (V 1476/80, mass n 405028).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 153, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 217, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)