Sez. 2, Sentenza n. 192 del 23/01/1969 (Rv. 338119 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO - AMMISSIBILITA.*
La prova testimoniale diretta a chiarire, nel suo effettivo contenuto, la comune intenzione dei contraenti, non contrasta, ma si concilia con la prova documentale, alla quale apporta un sussidio interpretativo per l'individuazione della vera volonta negoziale in essa racchiusa. (Conf 2352-66, massima n 324570 1197-65 227864 1346-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)