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Sez. 2, Sentenza n. 69 del 17/01/1968 Ud. (dep. 31/05/1968) Rv. 108064 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA -MANCANZA DI MOTIVAZIONE - NECESSITA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108064-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA -MANCANZA DI MOTIVAZIONE - NECESSITA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE.*

L'ordinanza dichiarativa della contumacia deve essere specificamente impugnata quando si intenda far valere la nullita derivante dalla Mancanza di motivazione, cioe da un vizio del provvedimento stesso, non essendo all'uopo sufficiente la impugnazione proposta contro la sentenza che definisce il giudizio. (V.107501, 106542, anno 1968, 105615, 105439, anno 1967 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)