Sez. 2, Sentenza n. 2455 del 18/07/1972 (Rv. 359923 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - FORMULAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA NELLA MEMORIA ILLUSTRATIVA O IN SEDE DI DISCUSSIONE - AMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - FORMULAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA NELLA MEMORIA ILLUSTRATIVA O IN SEDE DI DISCUSSIONE - AMMISSIBILITA.*
L'istanza intesa ad ottenere che le spese del giudizio di Cassazione siano distratte a favore del difensore del resistente, dichiaratosi antistatario, puo essere formulata anche nella memoria illustrativa o in Sede di discussione davanti al collegio, non sussistendo riguardo ad essa l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la relativa domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)