Sez. L, Sentenza n. 12111 del 29/05/2014 (Rv. 630965 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Nel giudizio di cassazione - Formulazione della relativa istanza nella memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
L'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)