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Sez. L - , Sentenza n. 22820 del 12/08/2021 (Rv. 662092 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già parzialmente riconosciute - Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e succ. modif. - Applicazione - Rilevanza della proposizione della domanda giudiziale e non della domanda amministrativa.
Stato
decisa il 2021-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662092-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)