Sez. 1, Sentenza n. 187 del 11/01/1979 (Rv. 396254 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI ESAURITE PER FORMAZIONE DEL GIUDICATO - NOZIONE - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZI - DETERMINAZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - PENDENZA IN APPELLO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO LIMITATAMENTE AL PUNTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART 123, COMMA SECONDO DEL RD N 1775 DEL 1933 - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - EFFICACIA NEL GIUDIZIO PENDENTE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI ESAURITE PER FORMAZIONE DEL GIUDICATO - NOZIONE - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZI - DETERMINAZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - PENDENZA IN APPELLO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO LIMITATAMENTE AL PUNTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART 123, COMMA SECONDO DEL RD N 1775 DEL 1933 - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - EFFICACIA NEL GIUDIZIO PENDENTE.*
Una situazione giuridica puo ritenersi esaurita per formazione di giudicato, e come tale insensibile agli effetti di sopravvenuta pronuncia di illegittimita costituzionale della norma in base alla quale sia stata regolata, quando vi sia stata la definitiva affermazione della volonta di legge, che disponga o neghi la attribuzione di un determinato bene, e non anche, pertanto, come sola conseguenza di preclusioni di ordine processuale, su questioni di fatto o di diritto meramente strumentali rispetto alla non ancora intervenuta composizione della lite. Ne deriva, in tema di indennizzi spettanti al privato per l'imposizione di servitu di elettrodotto, che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nel punto in cui abbia fatto applicazione dell'art 123 secondo comma del RD 11 dicembre 1933 n 1775, ove stabilisce un "soprappiu del quinto" per la valutazione dell'immobile gravato da servitu, non osta a che spieghi effetto la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalita di tale norma, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n 46 del 1973, nel giudizio che sia tuttora in corso per la definitiva Determinazione di dette indennita. (Conf 1842/74, mass n 370056).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)