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Sez. 1, Sentenza n. 1842 del 21/06/1974 (Rv. 370056 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONE GIURIDICA ESAURITA - NOZIONE - COSA GIUDICATA - NOZIONE - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - AGGIUNTA DI UN QUINTO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA STATUIZIONE GIUDIZIALE - SOPRAVVENIENZA DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 123, COMMA SECONDO DEL TU N 1775 DEL 1933 CHE DISPONEVA LA PREDETTA AGGIUNTA - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370056-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONE GIURIDICA ESAURITA - NOZIONE - COSA GIUDICATA - NOZIONE - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - AGGIUNTA DI UN QUINTO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA STATUIZIONE GIUDIZIALE - SOPRAVVENIENZA DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 123, COMMA SECONDO DEL TU N 1775 DEL 1933 CHE DISPONEVA LA PREDETTA AGGIUNTA - EFFICACIA.*

In tema di effetti della pronunzia di illegittimita costituzionale, una situazione giuridica puo dirsi esaurita (e quindi insensibile a detti effetti) quando essa risulti regolata in modo definitivo ed irrevocabile, come puo verificarsi in virtu di Atti amministrativi non piu impugnabili, o di Atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale, o di giudicato. A questi fini la nozione di giudicato va intesa nel senso di definitiva affermazione della volonta di legge che disponga o neghi l'attribuzione di un determinato bene, e non comprende le preclusioni derivanti da comportamenti processuali su questioni di fatto o di diritto meramente strumentali rispetto alla non ancora definitiva composizione della lite. Pertanto, la mancata impugnazione del punto della sentenza di primo grado che abbia fatto applicazione dell'art 123, secondo comma, tu 11 dicembre 1933 n 1775, nella parte in cui stabilisce l'aggiunta di un quinto all'indennita per servitu di elettrodotto, non esclude che spieghi effetto la dichiarazione di incostituzionalita di tale norma (pronunziata con sentenza della Corte costituzionale 30 aprile 1973 n 46) nel giudizio tuttora in corso per la definitiva Determinazione di detta indennita.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)