Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 26/04/1996 Cc. (dep. 24/05/1996) Rv. 205433 - 01
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale) | Emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pretore a seguito di opposizione al decreto penale - Dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione successiva all'emanazione del decreto - Provvedimento "de plano" ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Esclusione - Fissazione di una udienza in camera di consiglio - Necessità - Verifica della mancata opposizione delle parti - Necessità.
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale)
Una volta emesso il decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione al decreto penale, il Pretore non può più dichiarare "de plano" l'avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ma deve procedere con rito camerale secondo quanto previsto dall'art. 469 cod. proc. pen., accertandosi della mancata opposizione delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 565 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 565 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)