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Sez. 1, Ordinanza n. 737 del 11/04/1973 Cc. (dep. 25/07/1973) Rv. 124693 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - URGENZA NON RICHIAMATA A VERBALE - NULLITA ASSOLUTA - INADEGUATA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA - NULLITA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1973-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124693-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - URGENZA NON RICHIAMATA A VERBALE - NULLITA ASSOLUTA - INADEGUATA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA - NULLITA RELATIVA.*

Il giudice(o il PM)che debba procedere all'interrogatorio dell'imputato, al quale-ai sensi dell'art 304 bis, primo comma, cod proc pen-hanno diritto di assistere i difensori, ha facolta di omettere, nei casi di assoluta urgenza, il prescritto avviso ai difensori stessi, purche indichi nel verbale, a pena di nullita, i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. Pertanto, l'omesso richiamo a tale situazione d'urgenza-e soltanto esso-importa la nullita assoluta dell'atto compiuto, per violazione del principio dell'intervento della difesa(art 185 n 3 cod proc pen). qualora, invece, il richiamo vi sia stato, ma le ragioni del provvedimento di deroga non siano state indicate in modo adeguato(risultino, ad esempio, del tutto apparenti, o viziate da manifesta illogicita, o da palese travisamento dei fatti), la nullita che ne deriva e soltanto relativa, in quanto attiene alla facolta di controllo sulla legittimita del provvedimento, e deve assimilarsi alle nullita istruttorie, che sono sanabili se non dedotte nei termini di cui all'art 377 cod proc pen per l'istruzione formale ed all'art 401 per quella sommaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)