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Sez. 4, Sentenza n. 13883 del 17/11/1980 Ud. (dep. 27/12/1980) Rv. 147176 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - NULLITA NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - OMESSO AVVISO AI DIFENSORI - NULLITA RELATIVE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1980-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147176-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - NULLITA NELL'ISTRUZIONE - SANATORIA - OMESSO AVVISO AI DIFENSORI - NULLITA RELATIVE - SANATORIA.*

Il difetto o la insufficienza di motivazione del provvedimento di urgenza, con il quale il giudice ritiene di avvalersi della facolta concessagli dalla legge di derogare all'osservanza delle forme prescritte per lo svolgimento del diritto di difesa, determina soltanto una nullita relativa, sanabile se non dedotta, nella istruttoria formale entro il termine previsto dall'art 377 cod proc pen e nella istruttoria sommaria nel termine e con le modalita di cui all'art 401 cod proc pen. (nel caso in esame - omesso avviso al difensore dell'effettuazione della perizia necroscopica - la relativa nullita fu dedotta solo nel dibattimento di primo grado e nei motivi di appello e non, invece, trattandosi di procedimento ad istruzione sommaria nel termine previsto dall'art 401 cod proc pen). (giurisprudenza costante e conforme in linea generale: V mass nn 145922 anno 1980; 139278 anno 1978; 135390 anno 1977; 125155; 124971 anno 1973; 116684 anno 1971; l'omesso richiamo alla urgenza determinerebbe la nullita assoluta dell'atto nel caso di interrogatorio dell'imputato espletato senza l'avviso al difensore e prima dei termini prescritti secondo mass n 120440 anno 1972; ma contra mass n 123766 anno 1973 che distingue tra 'omesso richiamo all'urgenza (nullita assoluta)' e 'omesse ragioni dell'urgenza o indicazioni delle stesse in maniera del tutto apparente e manifestamente illogica o con palese travisamento dei fatti (nullita relativa)' e massime ivi citate; conforme a questo orientamento mass n 124693 anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)